AGEVOLAZIONI DISABILI
L’esenzione è concessa per veicoli a benzina fino a 2000 cc. o a gasolio fino a 2800 cc. (in base a
risultanze carta di circolazione). L’esenzione è concessa se il veicolo è intestato direttamente al disabile, o a soggetto che abbia fiscalmente a carico il disabile (non è concessa l’esenzione in caso di cointestazione). L’esenzione è concessa per chi è in possesso dei seguenti requisiti (che devono essere posseduti al momento della presentazione della pratica): Ridotte o impedite capacità motorie permanenti o patologie che inibiscano un’ autonoma capacità di deambulazione (art. 8 legge 449/97).
Cosa occorre:
• il certificato della commissione medica che attesti l’ impossibilità o la difficoltà di
deambulazione, o il certificato di valutazione dell’handicap art. 4 legge 104/92, che attesti le
ridotte o impedite capacità motorie permanenti oppure:
• il certificato della commissione medico-tecnica per il riconoscimento della patente speciale che
ascriva l’handicap ad una delle seguenti classi: 4-5-5a-5b-5e-5l-5r-rw
e inoltre:
• l’adattamento funzionale del veicolo all’handicap, in base alle risultanze della carta di
circolazione.
• comunque la patente speciale, se l’adattamento consiste nella prescrizione del cambio
automatico.
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